Art. 9.
(Intervento comunitario).

      1. La Regione autonoma della Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea.